mercoledì 3 dicembre 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA - 4/01797. PARIFICAZIONE DEI DIPLOMI ACCADEMICI ALLE LAUREE SPECIALISTICHE DI 2° LIVELLO

BORDO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la Costituzione della Repubblica cita le università e le accademie quali istituti di alta cultura (articolo 33), dunque paritetiche sul piano del valore delle competenze disciplinari; la legge n. 734 del 6 luglio 1912, il decreto legislativo luogotenenziale n. 1852, del 5 maggio 1918, il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, regio decreto-legge n. 214 del 7 gennaio 1926, il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, la legge n. 812, 22 maggio 1939, la legge n. 262, 2 marzo 1963, l'ordinanza ministeriale del 28 marzo 1985, chiariscono che i conservatori di musica statali, al pari dell'Accademia per le belle arti, nonché dell'Accademia per l'arte drammatica, sono da considerarsi pienamente Accademie ad indirizzo musicale ovvero luoghi, al pari delle accademie sopra citate e delle università, destinati a produrre alta cultura; la legge 22 novembre 2002, n. 268, [articolo 6, comma 3-bis, lettera c)] decreta la parificazione dei diplomi di conservatorio di musica alle lauree triennali di I livello ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e postula l'istituzione di un biennio specialistico, al quale si accede tramite concorso ovvero esame di ammissione, per il conseguimento del diploma accademico di II livello; il decreto ministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, decreta l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; i conservatori statali, di fatto e di diritto accademie di musica, come gli istituti di alta cultura, hanno conferito diplomi relativamente a singole discipline e gli eventuali studi successivi erano considerati studi accademici con valore di titolo artistico e non di titolo di studio; le attuali norme ledono diritti acquisiti, declassando i diplomi accademici rilasciati fino ad oggi dai conservatori in quanto gli stessi hanno certamente fornito, in relazione al proprio ambito formativo e nei termini del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica n. 509, del 3 novembre 1999, articolo 3, comma 5, ribaditi dallo schema di regolamento concernente «ordinamenti didattici delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica», non soltanto una «adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, con l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali», ma anche un «livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici»...[continua]

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